PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche al codice penale).

      1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la rubrica del titolo IX-bis del libro II è sostituita dalla seguente: «Dei delitti contro gli animali»;

          b) all'articolo 544-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la morte dell'animale derivi da condotta gravemente colposa, si applica la pena della reclusione da un mese a sei mesi»;

          c) all'articolo 544-ter, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la lesione dell'animale dipenda da condotta gravemente colposa, si applica la reclusione da un mese a quattro mesi o la multa da 1.000 a 5.000 euro»;

          d) all'articolo 544-quater, primo comma:

              1) le parole: «o promuove» sono sostituite dalle seguenti: «, promuove o partecipa a»;

              2) dopo le parole: «o strazio per gli animali» sono inserite le seguenti: «ovvero attività insostenibili per le caratteristiche etologiche degli stessi»;

          e) all'articolo 544-quinquies, primo comma, dopo le parole: «Chiunque promuove,» sono inserite le seguenti: «partecipa,»;

          f) all'articolo 544-sexies, le parole: «e 544-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «, 544-quinquies e 544-septies»;

          g) al titolo IX-bis del libro II, dopo l'articolo 544-sexies, è aggiunto il seguente:

      «Art. 544-septies. - (Abbandono di animali e detenzione non idonea). - Chiunque

 

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abbandona animali domestici o che hanno acquisito abitudini di cattività è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da 1.000 a 10.000 euro.
      La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura. La pena è ridotta della metà se il fatto dipende da colpa grave»;

          h) l'articolo 727 è abrogato.

Art. 2.
(Abrogazione dell'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale).

      1. L'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, è abrogato.

Art. 3.
(Modifiche alla legge 12 giugno 1913, n. 611).

      1. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2, lettera a), le parole: «e dell'articolo 727 del medesimo codice» sono soppresse;

          b) all'articolo 8, le parole: «dell'articolo 727» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 544-septies».

Art. 4.
(Modifiche alle norme in materia di vigilanza).

      1. All'articolo 6, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «con riguardo agli animali di affezione,» sono soppresse;

          b) la parola: «prefettizi» è soppressa;

 

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          c) dopo le parole: «alle guardie particolari giurate» sono inserite le seguenti: «volontarie o dipendenti»;

          d) la parola: «riconosciute» è soppressa;

          e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché alle guardie ecologiche volontarie riconosciute secondo le leggi regionali, nell'ambito delle funzioni giuridicamente stabilite dall'ordinamento vigente».